La potenza è nulla senza il controllo (di gestione).

Recitava così lo slogan di una nota marca di pneumatici che ritraeva Ronaldo in equilibrio sopra a Rio de Janeiro o un centometrista ai blocchi di partenza con tacco 12 a spillo ai piedi.

Rende subito l’idea e fa sorridere, ma se trasliamo il concetto dalla tenuta delle automobili alla tenuta dei conti aziendali forse diventiamo più seri e pensierosi.

Si è fatto obbligatorio da subito per diversi motivi redigere un rendiconto preventivo sui 12 mesi che si trasformi man mano anche in consuntivo.

  • Con il nuovo principio Ifrs 9 sugli strumenti finanziari, con un notevole impatto sui loro bilanci, gli istituti di credito dovranno valutare il rischio creditizio, facendo gli opportuni accantonamenti, non più solo su base storica, ma anche con valutazioni di carattere prospettico sulla capacità di rimborso dei propri debitori. Ciò comporterà che le Aziende che intendano ricorrere al credito saranno tenute a prevedere adeguati strumenti previsionali e di controllo che integrino la rendicontazione periodica, bilanci di esercizio provvisori, con informazioni prospettiche su marginalità, flussi di cassa e gestione del rating.
  • Con l’avvento del nuovo codice della crisi d’impresa, 155/2017, il cui art. 375 ha modificato l’art. 2086 del Codice Civile, l’Imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile compatibile con: le dimensioni societarie – natura della società – modalità di perseguimento dell’oggetto sociale. Quindi una pianificazione e un controllo non solo a posteriori ma anche prospettica per garantire un sufficiente flusso di cassa e scongiurare una crisi di insolvenza.
  • Questa nuova legge ha modificato completamente la responsabilità degli Amministratori tant’è che il recente comma 6 dell’art. 2476 del Codice Civile recita che qualsivoglia creditore sociale può ricorrere qualora vi sia una mancata preservazione del patrimonio sociale e non siano stati adottati gli strumenti atti a riconoscere e prevenire uno stato di crisi che minacciasse la continuità aziendale. Gli Amministratori che non si preoccupassero di stabilire tali misure si troverebbero a rispondere illimitatamente e personalmente.

In pratica, senza che sia espressamente scritto, è sancito l’obbligo di istituire un controllo di gestione con previsionale.

Come sempre possiamo vedere in modo diametralmente opposto la medesima questione, come problema o come opportunità. Pragmaticamente ci sentiamo di dire che adottare un sistema di controllo, sia retrospettivo che previsionale, ci permette di avere un navigatore e un cruscotto di controllo che indichi all’azienda la strada, gli eventuali scarrocciamenti e gli opportuni aggiustamenti, per arrivare senza danni a raggiungere i propri obbiettivi. Ben gestito solleverebbe inoltre gli amministratori dal trovarsi responsabili personalmente in caso di crisi. Con le opportune conoscenze e strumenti è veloce e tutt’altro che complicato istituirlo e gestirlo.

Noi siamo pronti, Voi?

Articolo di Marco Simontacchi