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Aiuti di Stato (di guerra) alle PMI

Con il nuovo Quadro temporaneo di crisi istituito a seguito della guerra tra Russia e Ucraina  -Temporary Crisis Framework – Sezione 2.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestitidal 30 agosto sino al 31 dicembre 2022 è possibile fare richiesta di garanzia del Fondo PMI.

Il plafond è per le imprese di Industria e Commercio di € 500.000 con importo massimo garantito per singola impresa di € 5.000.000.

Per il solo portafogli investimenti sono presentabili domande anche di aziende sino a 499 dipendenti.

Prerequisito all’accesso agli aiuti è dichiarare di avere esigenze, anche indirette, connesse alla situazione bellica quali ad esempio rincari materie prime, problemi di produzione, interruzione degli approvvigionamenti, aumento dei costi energetici, o similari.

Le operazioni di finanziamento dovranno essere di durata non superiore ai 96 mesi e in alternativa tra loro di importo non superiore a:

  • 15% della media dei ricavi vendite o prestazioni degli ultimi tre esercizi
  • 50% dei costi energia sostenuti nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda
  • Alla necessità di liquidità dei 12 mesi successivi alla presentazione qualora sussistano uno o più dei seguenti casi: interruzione degli approvvigionamenti; forte aumento costi di energia, costi per la sicurezza informatica, materie prime o semilavorati; abbia subito mancati pagamenti da Russia o Ucraina, un crollo del fatturato.

La garanzia, a seconda della fascia di appartenenza varierà dal 60% al 80%, mentre sale al 90% per costi di efficientamento o diversificazione della produzione o consumo energetico.

Per le imprese che operino nei settori indicati come i più colpiti dalla guerra l’intervento è gratuito.

Qualsivoglia richiesta va ben ponderata e valutata in un dettagliato business plan e il piano di ammortamento inserito nella gestione della tesoreria.

Un finanziamento se ben gestito e sfruttato è una opportunità di crescita, se mal utilizzato diviene un ampliamento di un debito infruttifero che ci zavorra ancora di più e ci condanna a una mesta lotta contro una concorrenza sempre più agguerrita.

Noi ci siamo, Voi?

 

Articolo di Marco Simontacchi

30/08/2022

 

 

Dopo CoViD19 arriva BuViD20 il virus ammazza imprenditori

Dopo tre distinti decreti emanati per dare un ampio polmone alle aziende, agli imprenditori e ai lavoratori una cosa è certa: se contenere CoViD19 ed evitare una pandemia è stata una impresa storica, sconfiggere un virus tutto nostrano BuViD20 ed evitare un’ecatombe sarà ancora più complesso e titanico, serve un miracolo.

Questo nostro virus ha un nome: Burocrazia Virus Disease 2020 ed è purtroppo endemico e autoriproducente.

Ne sono pesantemente infettate le procedure per la cassa integrazione, molti lavoratori debbono percepire ancora gli stipendi di marzo eppur debbono campare loro e le loro famiglie.

I 600 euro per gli autonomi sono per molti ma non per tutti, diverse fasce si sono trovate escluse, eppur debbono campare loro e le loro famiglie.

Gli Istituti di Credito e Medio Credito Centrale si trovano ancora pienamente ingolfati con le richieste dei 25.000 euro e già sono incalcolabili le richieste per i finanziamenti successivi pari al 25% massimo del fatturato 2019, con i fondi a copertura che si stanno pericolosamente assottigliando. Eppure le aziende debbono onorare gli impegni e sopravvivere.

I Decreti affermano principi e disposizioni che si scontrano con le procedure interne e il testo unico bancario, con MCC che a seconda dell’interlocutore cambia la risposta allo stesso quesito in preda a schizofrenia da tilt burocratico.

I “si deve senza se e senza ma” non tengono conto del merito creditizio a cui debbono sottostare gli istituti di credito nel valutare i finanziamenti, seppur contro garantiti da MCC (forse ma non è detto).

Insomma, un vero “Italian Job”, per sopravvivere a questa ondata di piena vi è una sola speranza: che Conte in un prossimo Decreto Libera Italia inizi un serio percorso di sanificazione da BuViD20 e ci liberi da questa peste secolare che fa più danni all’imprendere di qualsivoglia tassazione, costo del lavoro, Art. 18 o quant’altro.

Eccezion fatta per la certezza del diritto e il giusto processo in tempi civili ed Europei, ma è un altro argomento che affronteremo prossimamente: GiuViD20.

Decreti Cura Italia e Liquidità in pillole

Dopo il Decreto Cura Italia (DL 18/20 del 17/3/2020) il 09/04/20 è ufficialmente entrato in vigore il Decreto Liquidità (DL 23/2020) relativo alle misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali.

Il Decreto rappresenta una risposta portando facilitate misure di accesso al credito per le imprese e le agevolazioni finalizzate a garantirne la continuità.

Lo Stato prevede di utilizzare il sistema bancario come rete per distribuire i finanziamenti coperti da garanzia pubblica del fondo di garanzia per le PMI (MCC) e della Sace.

La prima misura varata dal governo è stata la sospensione del pagamento dei finanziamenti rateali in essere e la proroga dei finanziamenti non rateali:

Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17/03/2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

non possono essere revocati dal 29/02/2020 al 30/09/2020 le aperture di credito a revoca, i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti sono prorogati fino al 30/09/2020 e alle medesime condizioni i prestiti non rateali, viene sospeso, dal 17/03/2020 al 30/09/2020 il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di leasing.

E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi

 

Specchietto del DL 23/2020 – i principali aspetti

Mediocredito Centrale

Invitalia

Garanzia 100%Garanzia 100%

90% Mcc – 10% Confidi

Garanzia 90%
SoggettiPMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioniPMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni e imprese fino a 499 dipendenti

Fatturato < 3,2 mln €

PMI e persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni e imprese fino a 499 dipendenti

 

Limiti ImportoFino al 25% del Fatturato

Max fino a 25.000 euro

Fino al 25% fatturato*Fino al 25% del Fatturato

*Fino al 200% del costo del personale

*Fabbisogno per costi di esercizio e di investimento per i successivi 12/18 mesi

Piano rimborsoMassimo 72 mesi

Preammortamento 24 mesi

Nessuna indicazioneMassimo 72 mesi
Procedure*È concessa gratuitamente

*Nessuna valutazione del FdG

*Autocertificazione su danni da Covid-19

*È concessa gratuitamente

*Nessuna valutazione del FdG

*Autocertificazione su danni da Covid-19

*È concessa gratuitamente

*Nessuna valutazione del FdG

 

 

Per gratuità della concessione della controgaranzia si intende che non vi saranno commissioni o costi nei confronti di MCC, mentre permangono e sono oggetto di valutazione i costi relativi agli Istituti di Credito e delle eventuali Confidi. Non vi sarà valutazione del fondo di garanzia a patto che sussistano le condizioni per rientrare nei decreti, vi sarà invece valutazione sul merito creditizio da parte sia dell’Istituto di Credito che della Confidi.

Vi sarà quindi liquidità per molti ma non per tutti, l’invito per aggiudicarsi un posto a tavola è quello di farsi aiutare nel scegliere la formula migliore e impostare la pratica nel modo corretto.

Giocarsi male le carte a questa mano può voler dire farsi escludere dal tavolo di gioco, arriviamo preparati e con le carte vincenti.

Marco Simontacchi

28 aprile 2020

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