Novum bonum et soave

Le novità suscitano spesso diffidenza, vediamo come l’introduzione del nuovo codice della crisi d’impresa e l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi siano invece a tutto vantaggio del mercato e degli stakeholder.

Il nuovo codice della crisi di impresa e della trasparenza sui titolari effettivi può portare diversi vantaggi per gli stakeholder coinvolti nel contesto economico e aziendale. Gli stakeholder sono tutte le parti interessate, come azionisti, creditori, dipendenti, fornitori, clienti e autorità di regolamentazione. Di seguito alcuni dei vantaggi che possono derivare da tali normative.

Riduzione del Rischio per i Creditori: Il nuovo codice della crisi di impresa può migliorare la protezione dei creditori fornendo procedure più chiare e rapide per la gestione dei casi di insolvenza. Questo riduce il rischio di perdite per i creditori.

Trasparenza: La trasparenza sui titolari effettivi delle imprese contribuisce a prevenire l’uso improprio di società per scopi illeciti come il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Questo è un vantaggio per le autorità di regolamentazione e per la lotta contro il crimine finanziario.

Protezione dei Diritti dei Dipendenti: Il nuovo codice della crisi di impresa può prevedere meccanismi per la salvaguardia dei diritti dei dipendenti in caso di insolvenza aziendale, garantendo che possano essere pagati in modo prioritario e che i loro posti di lavoro siano protetti, se possibile.

Miglioramento della Gestione Aziendale: Le normative sulla crisi di impresa possono incoraggiare le imprese a essere più attente alla gestione finanziaria, evitando comportamenti rischiosi e promuovendo la sostenibilità aziendale.

Protezione degli Investitori: Gli azionisti e gli investitori beneficiano della maggiore trasparenza sui dati finanziari e sulla gestione delle imprese. Questo può migliorare la fiducia degli investitori e ridurre il rischio di frodi o cattiva gestione aziendale.

Migliore Accesso al Credito: Un ambiente aziendale più regolato e trasparente può incoraggiare le istituzioni finanziarie a concedere credito alle imprese, poiché i rischi sono potenzialmente più bassi.

Riduzione del Contenzioso: Le normative chiare sulla crisi di impresa possono ridurre i contenziosi legali e i costi associati, contribuendo a una risoluzione più rapida ed efficiente dei casi di insolvenza.

Migliore Stabilità del Mercato: La presenza di regole chiare per la gestione delle crisi di impresa può contribuire a evitare impatti negativi sull’intero mercato, fornendo una maggiore stabilità.

Fornitori: I fornitori possono beneficiare di una maggiore trasparenza sugli accordi contrattuali e sulla salute finanziaria dei propri clienti, il che li aiuta a prendere decisioni commerciali più informate.

Crescita Economica Sostenibile: In generale, queste normative mirano a promuovere la crescita economica sostenibile, creando un ambiente più stabile e prevedibile per le imprese.

Queste misure puntano a migliorare la trasparenza, la responsabilità e la gestione delle crisi di impresa, portando benefici a molteplici stakeholder.

In particolare, l’Obbligo di iscrizione dei titolari effettivi presso le CCIAA rappresenta una garanzia importante per clienti e fornitori. Questa trasparenza può essere vantaggiosa per entrambe le parti.

Per i Clienti:

Affidabilità: I clienti desiderano fare affari con aziende affidabili e ben gestite. La conoscenza dei titolari effettivi di un’azienda contribuisce a garantire che la gestione sia trasparente e responsabile, il che aumenta la fiducia dei clienti nell’azienda.

Tracciabilità: La trasparenza sui titolari effettivi facilita il tracciamento delle relazioni commerciali e dei rapporti contrattuali. I clienti possono essere certi di chi stanno effettivamente trattando e quali sono le responsabilità delle parti coinvolte.

Gestione della Qualità: I clienti possono utilizzare le informazioni sui titolari effettivi per valutare la solidità finanziaria dell’azienda e la qualità della sua gestione. Questo può influenzare le decisioni di acquisto e le relazioni a lungo termine.

Riduzione del Rischio: La conoscenza dei titolari effettivi può aiutare i clienti a valutare il rischio associato a un’azienda, il che è particolarmente importante in settori ad alto rischio o in mercati internazionali.

Per i Fornitori:

Valutazione del Rischio Creditizio: I fornitori desiderano evitare il rischio di non essere pagati per i beni o servizi forniti. La trasparenza sui titolari effettivi consente loro di valutare meglio il rischio creditizio dei propri clienti e stabilire limiti di credito adeguati.

Relazioni Commerciali più Solide: Conoscere i titolari effettivi di un cliente aiuta i fornitori a costruire relazioni commerciali più solide e a negoziare contratti in modo più efficace, in quanto sanno chi sono i veri responsabili.

Prevenzione delle Frodi: La trasparenza sui titolari effettivi può contribuire a prevenire le frodi o l’uso improprio delle società, garantendo che i fornitori non vengano coinvolti involontariamente in attività illecite.

Conformità alle Normative: In molti paesi, i fornitori devono rispettare leggi e regolamenti che richiedono la verifica dell’identità dei titolari effettivi dei propri clienti. La conformità a tali normative è essenziale per evitare sanzioni legali.

La trasparenza sui titolari effettivi è fondamentale per la costruzione di relazioni commerciali fiduciose e la gestione dei rischi nell’ambito delle transazioni commerciali. Sia i clienti che i fornitori traggono beneficio da questa informazione, poiché contribuisce a creare un ambiente commerciale più affidabile, etico e trasparente.

Articolo di Marco Simontacchi

23/10/2023

Iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi

In attuazione delle Direttive nn. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio) l’Italia ha istituito il registro dei titolari effettivi, le imprese dotate di personalità giuridica, anche se in forma consortile, soggette a tale obbligo di iscrizione sono:

  • le società per azioni
  • le società a responsabilità limitata
  • le società in accomandita per azioni
  • le società cooperative
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali

Il termine ultimo per ottemperare è il 11/12/2023 e va fatto telematicamente presso la CCIAA di appartenenza territoriale con firma digitale mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE.

Tale operazione va svolta direttamente da uno dei seguenti soggetti essendo fatto espresso divieto di delegare un professionista.

  • a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
  • b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
  • c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Le società o trust costituite dopo il 9 ottobre c.a. hanno 30 giorni di tempo dalla data di costituzione per comunicare il titolare effettivo.

Il titolare effettivo, anche cumulativo, viene individuato al comma 4 dell’Art. 20: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.

Per maggior chiarezza:

il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”.

L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:

(comma 2) : “Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.

(comma 3): “Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • b) del controllo di voti sufficienti peresercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • c) dell’esistenza di particolari vincolicontrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.

(comma 5): “Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Eventuali variazioni successive vanno tempestivamente comunicate ed entro 12 mesi dalla prima comunicazione va fatta in ogni caso una comunicazione di conferma dei titolari effettivi a cadenza annuale.

Condizione di ricevibilità della pratica è il pagamento del diritto di segreteria, stabilito dal DM 20 aprile 2023 pari ad € 30.

L’omessa comunicazione è soggetta alle seguenti sanzioni:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini Importo sanzione Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenzaminimo: € 34,33

massimo: € 344,00

€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenzaminimo: € 103,00

massimo: € 1.032,00

€ 206,00

Per approfondimenti e istruzioni sulla compilazione suggeriamo di consultare il sito della Camera di Commercio competente.

Nel prossimo articolo approfondiremo le importanti ricadute del registro dei titolari effettivi, insieme al nuovo codice della crisi di impresa, in termini di trasparenza e di affidabilità per tutti gli stakeholder.

Articolo di Marco Simontacchi

18/10/2023