OCRI – Organismi di composizione della crisi d’impresa

COSA SONO GLI OCRI

Il Governo ha recentemente approvato il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n° 14, relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuando il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio2019).

Il provvedimento riforma in modo organico e sistematico la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali ed entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione (agosto 2020).

Presso le Camere di commercio sono istituiti in via esclusiva ed obbligatoria, gli OCRI – Organismi di composizione della crisi d’impresa.

Gli OCRI hanno l’obiettivo di creare un efficace sistema di allerta per la prevenzione delle crisi e per realizzare una composizione assistita delle crisi stesse.

L’Organismo ha il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L’organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e opera tramite il referente, individuato nel Segretario generale della CCIAA, nonché l’ufficio del referente e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.

Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese e dei creditori pubblici qualificati sono effettuate al superamento di determinate soglie rispettivamente di indicatori di crisi, definiti con cadenza triennale dal CNDCEC, e di debiti IVA, contributivi ed erariali.

Tali segnalazioni sono avanzate all’OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (art. 16, comma 2) solo dopo l’esito negativo di una fase di confronto con l’organo amministrativo dell’azienda o di inadempiente superamento del termine di 90 gg. dalla scadenza del debito nel secondo caso.

La gestione della procedura presuppone l’istituzione di un nuovo ufficio presso le Camere di commercio – l’ufficio del referente – che può essere costituito anche in forma associata, in grado di garantire:

  •  la verifica dei presupposti necessari per l’attivazione della procedura
  •  il rispetto dei tempi
  •  la gestione del Collegio che deve essere individuato di volta involta
  •  l’invio dei flussi delle informazioni ai soggetti segnalanti
  •  l’assistenza al debitore
  •  il rapporto con il Tribunale.

LA NOMINA DEL COLLEGIO

Il Collegio viene nominato dal referente ed è composto da 3 esperti (art. 17, comma 1) tra quelli iscritti nell’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza tenuto dal Ministero della giustizia (art. 356):

  1. a) uno designato del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell’impresa;
  2. b) uno designato dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente;
  3. c) Uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all’organismo.

IL COLLEGAMENTO CON GLI OCC

Nel caso in cui il referente, ricevuta la segnalazione o l’istanza, verifichi che si tratta di impresa «non fallibile» convoca il debitore (art. 12, comma 7 – art. 17, comma 6) dinnanzi all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento – OCC (legge n. 3 del 2012).

IL COLLEGIO DEGLI ESPERTI

Il Collegio è tenuto a gestire la fase di allerta, convocando entro 15 gg. dalla segnalazione l’audizione del debitore (art. 18). Il Collegio sceglie tra i propri componenti il Presidente che nomina il relatore con il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti (art. 18 co 2).

A seguito dell’audizione il collegio può procedere a:

  • archiviazione, in caso di impresa non in crisi, o esclusa da strumenti di allerta, o con attivi sufficienti per compensare i debiti dei creditori pubblici qualificati (art. 18 comma 3)
  •  segnalazione al PM, in caso di mancata presentazione del debitore (art. 22)
  •  individuazione misure e rimedi, con la fissazione di un termine per la loro attuazione (art. 18 comma 4)
  •  gestione della composizione assistita della crisi, su istanza del debitore (art.19).

Su istanza del debitore il Collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi prorogabile di altri 3 mesi, solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative (art. 19, comma 1).

Il Collegio, nel più breve tempo possibile, procede ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19, comma 2).

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali (art. 19, comma 3).

L’eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l’organismo e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, e su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel Registro delle imprese (art. 19, comma 4).

Se allo scadere del termine dei 3 mesi prorogabili di altri 3 mesi, non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il Collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di liquidazione giudiziale (art. 21, comma 1).

Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l’OCRI dà comunicazione agli organi di controllo e societari e ai creditori pubblici qualificati (art. 21, co 3).

L’OCRI può in alcuni casi segnalare l’intera situazione in essere al Pubblico Ministero che, di sua iniziativa, può procedere con l’apertura della liquidazione giudiziale (art.22).

I costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono da concordare con il debitore.

Il nuovo Codice prevede il ricorso ai sistemi di notificazione elettronica e, in particolare, all’INI-PEC e l’ampliamento della funzione di pubblicità legale del Registro delle Imprese.

LA RISERVATEZZA

La questione della riservatezza dei dati relativi al debitore rappresenta un fattore cruciale per il successo della procedura di allerta.

Qualora le informazioni riservate dovessero diventare di dominio dei creditori la procedura stessa sarebbe a rischio.

CRITICITÀ

È un concreto strumento di supporto alla prevenzione ed alla gestione della crisi di impresa.

I rischi di una cattiva percezione dell’OCRI – che potrebbe essere interpretato come l’anticamera di una liquidazione giudiziale peraltro costosa e burocratica – sono molto alti.

Il nuovo meccanismo di allerta e di composizione delle crisi potrebbe provocare alcuni effetti «indesiderati» quali:

  • comportamenti opportunistici degli organi di controllo dell’impresa che potranno, a norma di legge, effettuando la segnalazione all’OCRI, essere esonerati dalla responsabilità solidale con l’organo amministrativo dell’impresa;
  • comportamenti opportunistici delle imprese per usufruire delle misure premiali e protettive previste dal Codice;
  • sotto il profilo operativo, «ingolfamenti» a causa dei flussi elevati delle pratiche stimate, soprattutto nella fase di avvio dell’operatività degli organismi;
  • Individuazione del settore a cui appartiene l’impresa e quindi dell’associazione di riferimento.

 

Fonte: Camera di Commercio di Torino – Guido Bolatto Segretario Generale

Marci Simontacchi

29 febbraio 2020